giovedì 8 giugno 2023

B&B, Affittacamere e Case Vacanze

B&B, Affittacamere e Case Vacanze:


Lo Studio, ha maturato nel corso degli anni, competenze ed esperienze nella Gestione delle Locazioni Turistiche, delle Strutture Alberghiere, Case Vacanze, Affittacamere e B&B.

Esperienze in tutti gli aspetti, Fiscali, Amministrativi e Legali.

Gli adempimenti obbligatori sono:

- Apertura Partita iva, con codice attività 55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, b&b, residence.).

- Iscrizione Camera di Commercio.

- Aprire la posizione previdenziale INPS, gestione Commercianti.

- SCIA per inizio attività.

- Tenuta della Contabilità.





martedì 21 marzo 2023

Contenzioso Tributario

Contenzioso Tributario:


Lo Studio, ha maturato rilevanti competenze ed esperienze nelle procedure contenziose ed offre la migliore consulenza ed assistenza in qualità di difensori abilitati in sede di contenzioso tributario, per le controversie tra contribuente e amministrazione finanziaria.

L'attività svolta dallo Studio è quella di minimizzare o annullare l'impatto dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente.


Assistiamo il Cliente nell'utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario come:


- Reclami e Mediazione

- Interpello

- Accertamento con adesione

- Autotutela

- Ravvedimento Operoso

- Consulenza ed Assistenza nei rapporti con l’Agenzia della Riscossione : (dilazioni, sospensioni delle iscrizioni a ruolo, transazioni fiscali, avviso di accertamento, cartella di pagamento)

lunedì 27 dicembre 2021

Acconto Iva


ACCONTO IVA


Esistono tre metodi:

METODO STORICO: Prevede la determinazione dell'acconto iva, il versamento di un importo pari all'88% dell'imposta dovuta nell'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente.
(VH17+VL38-VL36)*88%

METODO PREVISIONALE: L'acconto viene determinato sulla base della stima di debito che scaturirà con riferimento all'ultimo mese/trimestre dell'anno in corso. Su tale importo va calcolato l'88%.

METODO EFFETTIVO: L'acconto viene determinato sulla base delle operazioni effettuate entro il giorno 20  dell'ultimo mese/trimestre dell'anno in corso. In pratica è una sorta di liquidazione anticipata e provvisoria, sulla base delle operazioni effettuate entro il 20 dicembre.


venerdì 9 luglio 2021

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO:

Gli istituti deflattivi del contenzioso consentono all’erario di ridurre drasticamente tempi e costi di chiusura delle liti e riconoscono al contribuente collaborativo un abbattimento delle sanzioni ordinarie, l’obiettivo di questi strumenti è quello di prevenire quanto più possibile il contenzioso tributario.

INTERPELLO: è un’istanza che il contribuente rivolge all’agenzia competente per materia, prima di assumere una condotta fiscalmente rilevante, onde ricevere chiarimenti sull’interpretazione di una norma obiettivamente incerta da applicare al caso concreto. La domanda deve essere inoltrata alla direzione regionale dell’agenzia competente per domicilio fiscale, deve essere redatta in carta libera e consegnata a mano o tramite pec. La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente anche telematicamente entro 90g dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente o entro 60g dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa.

INTERPELLO PROBATORIO: riguarda tutte quelle istanze tese a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell’adozione di un determinato regime fiscale. Nello specifico si tratta: delle istanze per le partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari, delle istanze di interpello per la continuazione del consolidato o per l’accesso al consolidato mondiale.

INTERPELLO ANTIABUSO: questa tipologia di istanza è finalizzata a ottenere un parere sull’applicazione sulla disciplina dell’abuso del diritto ad una fattispecie specifica ed è quindi applicabile non più solo in materia di imposte sui redditi ma concerne ogni settore o i settori impositivi in relazione ai quali si pone il dubbio in ordine all’abusività della fattispecie. Si configura abuso del diritto quando viene posta in essere un’ operazione priva di sostanza economica che realizza essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, pur nel rispetto formale della legge.

INTERPELLO DISAPPLICATIVO: consente al contribuente di interpellare l’amministrazione finanziaria al fine di ottenere la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo dimostrazioni che tali effetti elusivi non possono verificarsi.

INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI: può essere rivolta all’ade da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare investimenti nel territorio dello stato, aventi valore non inferiore a 30mila euro. La risposta deve essere fornita entro 120g e vincola l’ade, in relazione al piano di investimento descritto nell’istanza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell’investimento, senza possibilità di rettifica in autotutela.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: con il ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale a seguito di mancato, omesso o insufficiente versamento di imposta e tributi. Il vantaggio del ravvedimento operoso è la riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo che intercorre tra violazione di obblighi tributari e ravvedimento operoso. Non si può utilizzare il ravvedimento operoso nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto la notifica di atti di liquidazione e di accertamento.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE: è uno strumento messo a disposizione del contribuente che consente di definire totalmente o parzialmente, ogni controversia tributaria. Gli effetti della conciliazione sono: l’estinzione totale o parziale della causa o la riduzione delle sanzioni al 40% o 50% del minimo, a seconda del grado di giudizio in cui si sia concretizzata la conciliazione.

L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE: consente al contribuente di instaurare un contraddittorio con il fisco con l’intento di individuare una soluzione impositiva convergente, attraverso l’instaurazione di un contraddittorio. Prevede una riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo. Tale procedimento si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione, il pagamento da parte del contribuente delle somme liquidate e l’esibizione della quietanza di avvenuto pagamento e contestuale ritiro della copia dell’atto di accertamento con adesione. 

ACQUIESCENZA ORDINARIA: implica la tacita accettazione della pretesa erariale e la rinuncia all’impugnazione, utilizzato da quei contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente confutabili. Prevede una riduzione delle sanzioni ad ½, riduzione della metà delle sanzioni.



giovedì 22 aprile 2021

VIES

VIES: 

NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020

Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system). 

L'opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998. In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal Vies perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. 

La revoca dell’opzione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.

In tema di cessioni intracomunitarie di beni (attuale art. 41 del D.L. n. 331/1993) la Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 ha modificato, con effetto gennaio 2020, l’art. 138 (rubricato “Esenzioni delle cessioni di beni”) della Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE.

In base al riformulato art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, gli Stati membri esentano (in Italia “operazioni non imponibili”) le cessioni di beni spediti/trasportati, fuori dal loro rispettivo territorio ma nella comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
  2. il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

In base a quanto più sopra riportato discende che dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione del soggetto passivo IVA nell’Archivio VIES è diventata una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione IVA anziché un requisito formale (come, invece, previsto fino al 31 dicembre 2019). Va da sé che le cessioni intracomunitarie di beni potranno avvenire senza applicazione dell’IVA del Paese del cedente qualora entrambe le parti (cedente/cessionario) siano iscritti al VIES.

La direttiva comunitaria fa riferimento unicamente alle cessioni intracomunitarie di beni senza contemplare le prestazioni di servizi c.d. generiche effettuate in ambito UE disciplinate dall’art. 7- ter del D.P.R. n. 633/1972. Conseguentemente risultava necessario un chiarimento ufficiale che è arrivato dall’Agenzia delle Entrate il 13 gennaio 2020 con una risposta ufficiale alla stampa specializzata.


  • l’iscrizione al VIES, dal 2020, risulta condizione sostanziale al fine di porre in essere cessioni intracomunitarie di beni ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993. Conseguentemente, per l’applicazione della non imponibilità IVA risulta necessaria l’iscrizione al VIES sia del cedente che del cessionario soggetti passivi IVA stabiliti in due diversi Paesi della UE. In tal caso sembra ragionevole ritenere che siano applicabili le regole che erano state delineate a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate con le C.M. n. 39/E/2011 e R.M. n. 42/E/2012;

  • considerato che la disposizione normativa fa riferimento unicamente alle cessioni intracomunitarie di beni, rimangono esclusi dalla citata disciplina le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Quindi, il servizio generico potrà essere effettuato a livello comunitario senza IVA (nei confronti di committente soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall’Italia) indipendentemente dal fatto che il prestatore ovvero committente non siano iscritti al VIES (tornando quindi applicabili le regole delineate dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza n. C-21/16 del 9 febbraio 2017). 

martedì 2 marzo 2021

Decreto Ingiuntivo

 Decreto Ingiuntivo:

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo o un precetto dalla banca? Scopri come difenderti contestando il presunto credito bancario!

La banca ti ha notificato un decreto ingiuntivo, una richiesta di pagamento? Puoi difenderti perché molto probabilmente il credito vantato dalla banca non è corretto in quanto inficiato da applicazione di competenze indebite (anatocismo, interessi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto non dovute, spese non pattuite, applicazione di interessi usurari).

La Banca può reclamare le somme che ti ha dato a prestito attraverso tre tipi di strumenti:

  •          Il decreto ingiuntivo;
  •          Il precetto;
  •          Le azioni esecutive.

Spesso accade che, dopo aver stipulato un mutuo o un’altra operazione di finanziamento, non si riesca a coprire le rate dovute all’istituto bancario il quale prontamente si munisce del tanto temuto decreto ingiuntivo per recuperare il credito residuo.

Non sempre però l’atto notificato al debitore è pienamente legittimo: cosa fare per capire quando il decreto ingiuntivo presenta dei vizi e come tutelarsi?

Innanzitutto è bene chiarire cosa s’intende con il termine decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo è quel provvedimento chiesto dal creditore ed emesso dal giudice con il quale il primo pretende dal debitore la restituzione della somma di denaro dovutagli. Qualora il debitore ritenga che il decreto in esame sia infondato o presenti dei vizi potrà far valere le proprie ragioni mediante la cd. opposizione al decreto ingiuntivo.

L’opposizione è un atto con il quale il debitore contesta le pretese del creditore dando avvio ad un vero e proprio processo ordinario nel corso del quale le richieste creditorie dovranno essere pienamente provate.

Essa dev’essere fatta entro il termine perentorio di 40 giorni dal ricevimento (dalla notifica) del decreto ingiuntivo pena la perdita della possibilità di tutelare i propri diritti.

Un aspetto particolarmente importante è quello inerente alla prova del diritto di credito.

Al fine di dimostrare l’esistenza di un rapporto di credito il legislatore stabilisce la necessità della prova scritta: in altre parole il creditore non può ricorrere ai testimoni per provare il proprio diritto, ma deve produrre in giudizio atti scritti (ad es. fatture, contratti, etc.) da cui possa evincersi l’esistenza del credito.

Nel caso specifico delle banche di norma gli istituti di credito, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, nel procedimento giudiziale allegano come prova scritta il cd. Saldaconto, in luogo dell’estratto conto, richiesto espressamente dal “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza ormai prevalente l’estratto di saldaconto non è sufficiente ad ottenere un legittimo decreto ingiuntivo il quale sarà invalido in quanto fondato su di una prova scritta inidonea a documentare il diritto di credito.

Al fine di ottenere un legittimo decreto ingiuntivo, la banca deve allegare al ricorso sia la prova dell’avvenuta ricezione dell’estratto conto da parte del cliente sia una copia del contratto di conto corrente redatto in forma scritta secondo quanto previsto dal T.U.B.

Qualora la banca non riesca a fornire la prova dell’avvenuta ricezione dell’estratto conto da parte del cliente (che per legge dev’essere inviato dall’istituto di credito al correntista con cadenza periodica), quest’ultima dovrà allegare al ricorso tutti gli estratti conto relativi al rapporto con il cliente sin dal momento in cui esso è sorto.

Peraltro la legge prevede che uno dei dirigenti della banca deve certificare che l’estratto conto è conforme alle scritture contabili e che il credito è vero e liquido[1].

Inoltre, poiché il dirigente è colui che certifica l’autenticità delle dichiarazioni e delle documentazioni, è necessario che siano indicati con chiarezza il nome ed il cognome del dirigente che ha compiuto l’attività di certificazione e che la relativa firma sia leggibile.

La mancanza anche di uno solo degli elementi elencati costituisce un altro motivo di nullità del decreto ingiuntivo.

Dall’esame poi della documentazione relativa al rapporto di finanziamento potrebbero rinvenirsi altri motivi di nullità che potrebbero addirittura portare ad una condanna della banca al risarcimento del danno cagionato al cliente. Ad es. qualora il contratto contenesse clausole che rinviano ai cd. usi piazza per la determinazione degli interessi oppure qualora si evincesse che l’istituto ha applicato condizioni di CMS (Commissione di massimo scoperto) non espressamente previste da apposite clausole contrattuali o qualora la banca avesse modificato unilateralmente le condizioni contrattuali senza l’approvazione del cliente o ancora nel caso di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi creditori.

Lo strumento a disposizione del debitore per difendersi da una esecuzione infondata, o per far valere i vizi del precetto e della sua notifica, è quello dell’opposizione.

Si distinguono in proposito le opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c., prima dell’inizio dell’esecuzione forzata) dalle opposizioni agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c., ad esecuzione forzata già intrapresa dal creditore).

Dinanzi alla notifica del precetto e del titolo esecutivo, il debitore dovrà distinguere: se le sue contestazioni hanno ad oggetto il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, dovrà utilizzare l’opposizione all’esecuzione, se invece egli ritiene non corrette le modalità con cui ha è stata introdotta l’esecuzione, dovrà esperire l’opposizione agli atti esecutivi.

L’opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.) ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione, l’inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l’ammissibilità giuridica della pretesa coattiva. Rientrano in questa forma le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell’esecuzione (quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all’obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo). Altro caso che pregiudica il diritto all’esecuzione è quello della sentenza provvisoriamente esecutiva che venga nel frattempo riformata in appello, oppure del titolo che non sia dotato di esecutività, oppure ancora del diritto che si sia estinto o modificato dopo la formazione del titolo esecutivo.

L’opposizione all’esecuzione proposta dopo la notifica del precetto e prima dell’inizio dell’esecuzione, invece, è definita come opposizione “preventiva”, e viene presentata con atto di citazione (con ricorso in materia di lavoro) al giudice competente per materia, per valore e per territorio. Per i crediti di importo non superiore ai 5.000,00 €, l’opposizione andrà presentata al Giudice di Pace, mentre per i crediti di importo superiore, la competenza sarà del Tribunale, salvo che la legge non preveda una speciale competenza per materia. Relativamente alla competenza per territorio, si desume dall’art. 480 c.p.c. che l’opposizione al precetto vada proposta al giudice del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o ha eletto domicilio perché lì si trovano i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione. Se manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore, oppure il creditore ha indicato un luogo dove non si trovano i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione, le opposizioni al precetto si propongono nel tribunale del luogo in cui il precetto è stato notificato. Quando invece l’opposizione è presentata ad esecuzione già iniziata, essa viene proposta ex artt. 615, secondo comma cpc e 617 cpc.

Il giudice dell’opposizione all’esecuzione può sospendere l’esecuzione, se ricorrono gravi motivi.

Si tratta di un procedimento di natura cautelare. Per disporre la sospensione dell’esecuzione, il giudice dovrà valutare la fondatezza della domanda ed il suo possibile accoglimento, nonché l’esistenza di un pregiudizio per l’opponente derivante dalla prosecuzione dell’esecuzione. Considerata la natura cautelare del procedimento, è possibile presentare reclamo contro il predetto provvedimento di sospensione.

In ogni caso, la proposizione dell’opposizione determina la sospensione della decorrenza del termine di novanta giorni di efficacia del precetto.

L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) invece, è finalizzata a contestare, non la legittimità del creditore a procedere ad esecuzione, bensì le modalità con cui il creditore agisce in fase esecutiva.  Tutte le irregolarità relative al precetto ed alla notifica dello stesso e del titolo esecutivo (la mancanza della formula esecutiva, la mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto, la mancata descrizione dell’assegno o della cambiale, la sottoscrizione del precetto da parte di avvocato privo di procura etc..), andranno fatte valere con questo strumento. L’opposizione agli atti esecutivi deve essere presentata entro venti giorni dalla notifica del precetto, mediante atto di citazione (o col ricorso per le materie di lavoro e locazioni), dinanzi al Tribunale del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o dichiarato la propria residenza (art. 480 c.p.c.).

Anche l’opposizione agli atti esecutivi sospende il termine di novanta giorni previsto per l’inizio dell’esecuzione. Con questa forma di opposizione, a differenza di quanto previsto per l’opposizione all’esecuzione, non è possibile chiedere al giudice di sospendere l’efficacia del titolo esecutivo.



[1] A tal proposito, si precisa che:

-  il credito è certo se è determinato nel suo contenuto dal relativo negozio. Nel caso di specie, il credito deve riguardare una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili;

-  il credito è liquido se è esattamente quantificato nell'ammontare;

-  il credito è considerato esigibile, nel momento del riscontro da parte delle amministrazioni, quando sono assenti fattori impeditivi del pagamento del credito, quali l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.

Avviso di Accertamento

Avviso di Accertamento:

L'avviso di accertamento è il provvedimento amministrativo con cui l'amministrazione finanziaria determina in modo autoritativo l'obbligazione tributaria.

L'art. 42 c. 2 d.p.r. Cit. richiede che l'avviso di accertamento (Imposte sui redditi) contenga "l'indicazione degli imponibili, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d'acconto e dei crediti di imposta".

Per l'avviso di accertamento IVA, l'art.56 d.p.r. N. 633/1972, prevede che gli avvisi relativi alle rettifiche delle dichiarazioni presentate devono contenere l'indicazione specifica, a pena di nullità, degli errori, delle omissioni e delle false e inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori.

L'art 7 l. cit. richiede che l'atto dell'amministrazione finanziaria contenga l'indicazione "dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione".

Inoltre richiede che la motivazione sia chiara e che contenga necessariamente (ma non a pena di invalidità dell'atto) una serie di indicazioni, tra cui:
  • l'ufficio presso il quale il contribuente può ottenere informazioni in merito all'atto notificato e il nome del responsabile del provvedimento;
  • l'organo e l'autorità amministrativa presso cui ricorrere o chiedere il riesame in autotutela;
  • le modalità;
  • il termine;
  • l'organo o l'autorità davanti al quale è possibile proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
Ulteriori elementi dell'avviso di accertamento sono:
  • la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, la cui mancanza determina la nullità dell'atto impositivo e
  • l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi indicati, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
In riferimento all'intimazione ad adempiere, la sua eventuale mancanza non determina la nullità dell'avviso di accertamento, ma impedisce a quest'ultimo di spiegare i suoi effetti come titolo esecutivo e, dunque, di consentire, in caso di mancato adempimento, di procedere alla riscossione.

La Notifica:

La notifica è il mezzo attraverso il quale l'avviso di accertamento viene portato a conoscenza del contribuente e consente a quest'ultimo, a partire dalla data della notifica, di ricorrere avverso l'atto impositivo nel termine indicato.


giovedì 25 febbraio 2021

Regime Forfetario

Regime Forfetario 


Il regime forfetario comporta delle semplificazioni in materia IVA ed imposte dirette, prevedendo la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva del 15%, mentre per le Start Up del 5% per i primi cinque anni di attività.

L'imposta sostitutiva sostituisce:

  • Irpef
  • Irap
  • Addizionali Regionali e Comunali
I requisiti di accesso per tale regime sono:
  • Ricavi conseguiti non superiori a euro 65.000
  • spese sostenute non superiori a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente o compensi a collaboratori o a progetto.
Non possono aderire al regime forfetario:
  • I non residenti
  • gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Regime Ordinario e Regime Semplificato

 Regime Ordinario
e
Regime Semplificato


Il regime di contabilità ordinario costituisce regime naturale obbligatorio, per le società di capitali, a prescindere dal volume di ricavi conseguiti, (art. 13 del D.P.R. 600/73).

Mentre sono obbligate al regime di contabilità ordinario:

  • le imprese individuali
  • le società di persone
  • gli enti non commerciali
nel caso in cui esercitano un'attività di impresa con ricavi superiori;
  • euro 400.000 se svolgono attività di servizi
  • euro 700.000 se svolgono altre attività
Chi adotta il regime di contabilità ordinaria deve compilare:
  • Registri IVA
  • registro beni ammortizzabili
  • scritture di magazzino
  • libro inventari
  • libro giornale
oltre a redigere e depositare il Bilancio d'Esercizio. 
Per le S.P.A. e S.A.P.A. anche i libri sociali.
Il regime semplificato, invece, può essere adottato dalle imprese individuali e dalle società di persone, i cui ricavi non abbiano superato, nell'arco di un intero anno solare, i seguenti limiti:

  • euro 400.000 se svolgono attività di servizi
  • euro 700.000 se svolgono altre attività

 I soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata non sono obbligate a redigere il bilancio d'esercizio e sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili come il libro inventari e il libro giornale. Mentre devono tenere:
  • I registri IVA
  • registro beni ammortizzabili
  • Libro unico del lavoro

mercoledì 24 febbraio 2021

Procacciatori d'affari

Codice Ateco: 461902
Procacciatori d'affari di vari prodotti
senza prevalenza di alcuno.


Come riportato nell'art. 25-bis del D.P.R. n.600/73, le provvigioni percepite dai venditori porta a porta sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta del 23% da parte dell'azienda, sul 78% dell'ammontare.
La conseguenza dell'applicazione della ritenuta è che i venditori saranno esonerati dalla dichiarazione dei redditi.

N.B. (nel caso percepisse altri redditi, il venditore dovrà presentare la dichiarazione dei redditi senza indicare però le provvigioni percepite).

Sono obbligatorie invece:
  • La tenuta delle scritture contabili;
  • Le comunicazioni trimestrali ai fini IVA;
  • La Dichiarazione IVA annuale
Per la gestione contributiva, l'art. 44 del D.L. n.269/2003, afferma che i venditori Porta a Porta sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata INPS.







 

B&B, Affittacamere e Case Vacanze

B&B, Affittacamere e Case Vacanze: Lo Studio, ha maturato nel corso degli anni, competenze ed esperienze nella Gestione delle Locazioni ...