giovedì 25 febbraio 2021

Regime Ordinario e Regime Semplificato

 Regime Ordinario
e
Regime Semplificato


Il regime di contabilità ordinario costituisce regime naturale obbligatorio, per le società di capitali, a prescindere dal volume di ricavi conseguiti, (art. 13 del D.P.R. 600/73).

Mentre sono obbligate al regime di contabilità ordinario:

  • le imprese individuali
  • le società di persone
  • gli enti non commerciali
nel caso in cui esercitano un'attività di impresa con ricavi superiori;
  • euro 400.000 se svolgono attività di servizi
  • euro 700.000 se svolgono altre attività
Chi adotta il regime di contabilità ordinaria deve compilare:
  • Registri IVA
  • registro beni ammortizzabili
  • scritture di magazzino
  • libro inventari
  • libro giornale
oltre a redigere e depositare il Bilancio d'Esercizio. 
Per le S.P.A. e S.A.P.A. anche i libri sociali.
Il regime semplificato, invece, può essere adottato dalle imprese individuali e dalle società di persone, i cui ricavi non abbiano superato, nell'arco di un intero anno solare, i seguenti limiti:

  • euro 400.000 se svolgono attività di servizi
  • euro 700.000 se svolgono altre attività

 I soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata non sono obbligate a redigere il bilancio d'esercizio e sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili come il libro inventari e il libro giornale. Mentre devono tenere:
  • I registri IVA
  • registro beni ammortizzabili
  • Libro unico del lavoro

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