Regime Ordinario
e
Regime Semplificato
e
Regime Semplificato
Il regime di contabilità ordinario costituisce regime naturale obbligatorio, per le società di capitali, a prescindere dal volume di ricavi conseguiti, (art. 13 del D.P.R. 600/73).
Mentre sono obbligate al regime di contabilità ordinario:
- le imprese individuali
- le società di persone
- gli enti non commerciali
nel caso in cui esercitano un'attività di impresa con ricavi superiori;
- euro 400.000 se svolgono attività di servizi
- euro 700.000 se svolgono altre attività
Chi adotta il regime di contabilità ordinaria deve compilare:
- Registri IVA
- registro beni ammortizzabili
- scritture di magazzino
- libro inventari
- libro giornale
oltre a redigere e depositare il Bilancio d'Esercizio.
Per le S.P.A. e S.A.P.A. anche i libri sociali.
Il regime semplificato, invece, può essere adottato dalle imprese individuali e dalle società di persone, i cui ricavi non abbiano superato, nell'arco di un intero anno solare, i seguenti limiti:
- euro 400.000 se svolgono attività di servizi
- euro 700.000 se svolgono altre attività
I soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata non sono obbligate a redigere il bilancio d'esercizio e sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili come il libro inventari e il libro giornale. Mentre devono tenere:
- I registri IVA
- registro beni ammortizzabili
- Libro unico del lavoro
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