giovedì 25 febbraio 2021

Regime Forfetario

Regime Forfetario 


Il regime forfetario comporta delle semplificazioni in materia IVA ed imposte dirette, prevedendo la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva del 15%, mentre per le Start Up del 5% per i primi cinque anni di attività.

L'imposta sostitutiva sostituisce:

  • Irpef
  • Irap
  • Addizionali Regionali e Comunali
I requisiti di accesso per tale regime sono:
  • Ricavi conseguiti non superiori a euro 65.000
  • spese sostenute non superiori a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente o compensi a collaboratori o a progetto.
Non possono aderire al regime forfetario:
  • I non residenti
  • gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Regime Ordinario e Regime Semplificato

 Regime Ordinario
e
Regime Semplificato


Il regime di contabilità ordinario costituisce regime naturale obbligatorio, per le società di capitali, a prescindere dal volume di ricavi conseguiti, (art. 13 del D.P.R. 600/73).

Mentre sono obbligate al regime di contabilità ordinario:

  • le imprese individuali
  • le società di persone
  • gli enti non commerciali
nel caso in cui esercitano un'attività di impresa con ricavi superiori;
  • euro 400.000 se svolgono attività di servizi
  • euro 700.000 se svolgono altre attività
Chi adotta il regime di contabilità ordinaria deve compilare:
  • Registri IVA
  • registro beni ammortizzabili
  • scritture di magazzino
  • libro inventari
  • libro giornale
oltre a redigere e depositare il Bilancio d'Esercizio. 
Per le S.P.A. e S.A.P.A. anche i libri sociali.
Il regime semplificato, invece, può essere adottato dalle imprese individuali e dalle società di persone, i cui ricavi non abbiano superato, nell'arco di un intero anno solare, i seguenti limiti:

  • euro 400.000 se svolgono attività di servizi
  • euro 700.000 se svolgono altre attività

 I soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata non sono obbligate a redigere il bilancio d'esercizio e sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili come il libro inventari e il libro giornale. Mentre devono tenere:
  • I registri IVA
  • registro beni ammortizzabili
  • Libro unico del lavoro

mercoledì 24 febbraio 2021

Procacciatori d'affari

Codice Ateco: 461902
Procacciatori d'affari di vari prodotti
senza prevalenza di alcuno.


Come riportato nell'art. 25-bis del D.P.R. n.600/73, le provvigioni percepite dai venditori porta a porta sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta del 23% da parte dell'azienda, sul 78% dell'ammontare.
La conseguenza dell'applicazione della ritenuta è che i venditori saranno esonerati dalla dichiarazione dei redditi.

N.B. (nel caso percepisse altri redditi, il venditore dovrà presentare la dichiarazione dei redditi senza indicare però le provvigioni percepite).

Sono obbligatorie invece:
  • La tenuta delle scritture contabili;
  • Le comunicazioni trimestrali ai fini IVA;
  • La Dichiarazione IVA annuale
Per la gestione contributiva, l'art. 44 del D.L. n.269/2003, afferma che i venditori Porta a Porta sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata INPS.







 

B&B, Affittacamere e Case Vacanze

B&B, Affittacamere e Case Vacanze: Lo Studio, ha maturato nel corso degli anni, competenze ed esperienze nella Gestione delle Locazioni ...