venerdì 9 luglio 2021

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO:

Gli istituti deflattivi del contenzioso consentono all’erario di ridurre drasticamente tempi e costi di chiusura delle liti e riconoscono al contribuente collaborativo un abbattimento delle sanzioni ordinarie, l’obiettivo di questi strumenti è quello di prevenire quanto più possibile il contenzioso tributario.

INTERPELLO: è un’istanza che il contribuente rivolge all’agenzia competente per materia, prima di assumere una condotta fiscalmente rilevante, onde ricevere chiarimenti sull’interpretazione di una norma obiettivamente incerta da applicare al caso concreto. La domanda deve essere inoltrata alla direzione regionale dell’agenzia competente per domicilio fiscale, deve essere redatta in carta libera e consegnata a mano o tramite pec. La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente anche telematicamente entro 90g dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente o entro 60g dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa.

INTERPELLO PROBATORIO: riguarda tutte quelle istanze tese a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell’adozione di un determinato regime fiscale. Nello specifico si tratta: delle istanze per le partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari, delle istanze di interpello per la continuazione del consolidato o per l’accesso al consolidato mondiale.

INTERPELLO ANTIABUSO: questa tipologia di istanza è finalizzata a ottenere un parere sull’applicazione sulla disciplina dell’abuso del diritto ad una fattispecie specifica ed è quindi applicabile non più solo in materia di imposte sui redditi ma concerne ogni settore o i settori impositivi in relazione ai quali si pone il dubbio in ordine all’abusività della fattispecie. Si configura abuso del diritto quando viene posta in essere un’ operazione priva di sostanza economica che realizza essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, pur nel rispetto formale della legge.

INTERPELLO DISAPPLICATIVO: consente al contribuente di interpellare l’amministrazione finanziaria al fine di ottenere la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo dimostrazioni che tali effetti elusivi non possono verificarsi.

INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI: può essere rivolta all’ade da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare investimenti nel territorio dello stato, aventi valore non inferiore a 30mila euro. La risposta deve essere fornita entro 120g e vincola l’ade, in relazione al piano di investimento descritto nell’istanza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell’investimento, senza possibilità di rettifica in autotutela.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: con il ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale a seguito di mancato, omesso o insufficiente versamento di imposta e tributi. Il vantaggio del ravvedimento operoso è la riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo che intercorre tra violazione di obblighi tributari e ravvedimento operoso. Non si può utilizzare il ravvedimento operoso nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto la notifica di atti di liquidazione e di accertamento.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE: è uno strumento messo a disposizione del contribuente che consente di definire totalmente o parzialmente, ogni controversia tributaria. Gli effetti della conciliazione sono: l’estinzione totale o parziale della causa o la riduzione delle sanzioni al 40% o 50% del minimo, a seconda del grado di giudizio in cui si sia concretizzata la conciliazione.

L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE: consente al contribuente di instaurare un contraddittorio con il fisco con l’intento di individuare una soluzione impositiva convergente, attraverso l’instaurazione di un contraddittorio. Prevede una riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo. Tale procedimento si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione, il pagamento da parte del contribuente delle somme liquidate e l’esibizione della quietanza di avvenuto pagamento e contestuale ritiro della copia dell’atto di accertamento con adesione. 

ACQUIESCENZA ORDINARIA: implica la tacita accettazione della pretesa erariale e la rinuncia all’impugnazione, utilizzato da quei contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente confutabili. Prevede una riduzione delle sanzioni ad ½, riduzione della metà delle sanzioni.



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B&B, Affittacamere e Case Vacanze: Lo Studio, ha maturato nel corso degli anni, competenze ed esperienze nella Gestione delle Locazioni ...