VIES:
NOVITÀ DAL
1° GENNAIO 2020
Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system).
L'opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998. In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal Vies perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
La revoca dell’opzione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.
In tema di
cessioni intracomunitarie di beni (attuale art. 41 del D.L. n. 331/1993) la
Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre
2018 ha modificato, con effetto 1° gennaio 2020, l’art. 138 (rubricato “Esenzioni delle cessioni di beni”)
della Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE.
In base al riformulato art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, gli Stati membri esentano (in Italia “operazioni non imponibili”) le cessioni di beni spediti/trasportati, fuori dal loro rispettivo territorio ma nella comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.
In base a quanto più sopra riportato discende che dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione del soggetto passivo IVA nell’Archivio VIES è diventata una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione IVA anziché un requisito formale (come, invece, previsto fino al 31 dicembre 2019). Va da sé che le cessioni intracomunitarie di beni potranno avvenire senza applicazione dell’IVA del Paese del cedente qualora entrambe le parti (cedente/cessionario) siano iscritti al VIES.
La direttiva comunitaria fa riferimento unicamente alle cessioni intracomunitarie di beni senza contemplare le prestazioni di servizi c.d. generiche effettuate in ambito UE disciplinate dall’art. 7- ter del D.P.R. n. 633/1972. Conseguentemente risultava necessario un chiarimento ufficiale che è arrivato dall’Agenzia delle Entrate il 13 gennaio 2020 con una risposta ufficiale alla stampa specializzata.
- l’iscrizione al VIES, dal 2020, risulta condizione sostanziale al fine di porre in essere cessioni intracomunitarie di beni ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993. Conseguentemente, per l’applicazione della non imponibilità IVA risulta necessaria l’iscrizione al VIES sia del cedente che del cessionario soggetti passivi IVA stabiliti in due diversi Paesi della UE. In tal caso sembra ragionevole ritenere che siano applicabili le regole che erano state delineate a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate con le C.M. n. 39/E/2011 e R.M. n. 42/E/2012;
- considerato che la disposizione normativa fa riferimento unicamente alle cessioni intracomunitarie di beni, rimangono esclusi dalla citata disciplina le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Quindi, il servizio generico potrà essere effettuato a livello comunitario senza IVA (nei confronti di committente soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall’Italia) indipendentemente dal fatto che il prestatore ovvero committente non siano iscritti al VIES (tornando quindi applicabili le regole delineate dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza n. C-21/16 del 9 febbraio 2017).